Studiare diritto ecclesiastico: quello che c’è da sapere
Il diritto ecclesiastico è una materia particolare. O la ami o la odi. Ma se ti approcci allo studio con buone intenzioni potrai sicuramente ricavarne soddisfazione. Imparerai moltissime cose su come lo stato ha gestito le relazioni con la Chiesa e le religioni. In ogni Stato sono in vigore leggi diverse, e nel corso delle storia sono molte cose sono cambiate. Ti aiutiamo ad avere una panoramica della materia per il tuo prossimo esame in giurisprudenza.
Diritto ecclesiastico: le origini
Tutti gli studenti di legge prima o poi incontrano l’esame di diritto ecclesiastico. Un esame difficile? Non per forza. Con il giusto spirito potrai apprendere molte cose che non sai e ottenere un buon voto per alzare la tua media. Il diritto ecclesiastico è un complesso di leggi che regola il rapporto tra stato e religione. Le sue radici affondando in epoca molto lontana, e addirittura esiste una data precisa: il 313. In quell’anno l’imperatore Costantino emanò l’editto di Milano riconoscendo un nucleo primordiale di quella che oggi conosciamo come libertà di religione.
Ai quei tempi i cristiani non si erano ancora integrati perché il loro credo non era consentito. Da quel momento in poi diviene cosa lecita.
Ma qui dobbiamo subito fare un appunto per non creare confusione. Non tutti sono concordi a far coincidere il diritto ecclesiastico con la storia del Cristianesimo. Lo stato di diritto come noi lo conosciamo è un avvenimento recente, solo dopo lo Statuto del Regno di Piemonte (1848) e l’Unità d’Italia (1861) si può parlare di diritto vero e proprio in ambito religioso, con la conseguente separazione tra le autorità di tipo civile e quelle di tipo religioso.
E successivamente a questa formalizzazione molte cose sono cambiate nel corso dei decenni. In Italia sono succedute diverse forme di Stato e di conseguenza una diversa disciplina dei rapporti Stato-Chiesa, come:
- Separatismo liberale
- Stato-Chiesa nella dittatura fascista
- Progetto costituzionale dal 1948
Il modo in cui vengono gestite le relazioni si basa su quest’ultimo approccio, il più recente. Non sono modalità innovative, perché restano vincolate a un tempo che ormai non è più qui.
Le fonti normative del diritto ecclesiastico
Una disamina approfondita di come ogni singola religione sia stata gestita dallo Stato nei vari paesi è pressoché impossibile nello spazio di questo articolo. In questo paragrafo vogliamo almeno soffermarci sulle fonti, che sono di fondamentale importanza per inquadrare gli appunti di diritto ecclesiastico in un quadro più giuridico e meno storico.
Abbiamo detto le fonti, non la fonte. Non esiste un solo corpo dove sono racchiuse le leggi e le norme che regolano l’ordinamento in materia religiosa. Sono diverse, legate ai settori in cui si articola il rapporto, ad esempio:
- Codice civile
- Leggi amministrative e finanziarie
- Costituzione
- Diritto del lavoro
- Diritto commerciale
Attenzione. Non stiamo parlando di diritto canonico. Con questo termine si intendono le norme erogate dalla Chiesa Cattolica e gli altri ordinamenti confessionali, tutte le leggi che sono necessarie per regolamentare il clero e dei rapporti umani tra i membri.
Le leggi di ordine ecclesiastico in Italia
Come abbiamo visto le fonti sono importanti. Si distinguono due tipi di fonti:
- Fonti unilaterali
- Fonti bilaterali
Le prime si occupano dei diritti inalienabili della persona e della sua possibilità di praticare l’aspetto religioso sia individualmente che in gruppo. Rientrano tutte le leggi che garantiscono uguaglianza e libertà. Esse non tutelano solo i singoli ma anche le organizzazioni religiose che posseggono diritti di libertà innati proprio come di individui, proprio in funzione del fatto che se fosse diversamente non verrebbe tutelato neanche il diritto alla religiosità individuale.
La prima fonte che si occupa di garantire tali diritti è la Costituzione nell’articolo 19 e 20 e relativi sottosistemi. L’articolo 19 sancisce il diritto di professione di fede religiosa e il 20 pone limitazioni alle autorità che ipoteticamente potrebbero ledere la libertà delle formazioni sociali e religiose.
Se studi diritto per te la Costituzione è pane quotidiano. Bene, lì si trova la principale fonte unilaterale del diritto ecclesiastico.
Altre fonti sono relative al diritto internazionale, che già dal dopoguerra ha accolto la necessità di produrre documenti e regola a garanzia della tutela individuale e collettiva di stampo religioso. Così troviamo come fonte anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come primo grande contributo, fino a giungere al Trattato di Lisbona.
Le norme di fonti bilaterali provengono da accordi con la Chiesa e altre confessioni. Un esempio sono i Patti Lateranensi, che sono da inserire all’interno del diritto internazionale, insieme al Nuovo Concordato del 1984. La rilevanza che assumono non è di tipo interno e pertanto non è da intendere come un vincolo per i soggetti dell’ordinamento.
Il diritto italiano per assimilare queste disposizioni ha dovuto produrre altri atti normativi che pur essendo emanati dallo stato risultano come mantenimento di un impegno preso con un altro ordinamento in questo caso la Chiesa. Anche per le altre religioni funziona nello stesso modo, lo stato prende accordi bilaterali Governo-religione, ma in qualsiasi caso godono di copertura costituzionale perché non possono essere modificate con leggi ordinarie.
I rapporti tra Stato e religione in Italia
Nel nostro paese la questione religiosa è gestita tramite accordi e permessi, garantiti soltanto nel caso in cui la religione sia conforme al diritto italiano. Una religione può essere:
- Riconosciuta
- Non riconosciuta
La prima gode di alcuni privilegi di natura amministrativa e fiscale. Il riconoscimento avviene tramite un atto dell’autorità amministrativa su richiesta della religione. Se il culto risulta idoneo e con uno statuto che non va contro la legge italiana e il buonsenso è quasi certo che verrà riconosciuta. Una volta ottenuto questo status può essere avviata una procedura di intesa con il Governo. Viene stipulato un patto tra i rappresentati dello Stato e della confessione e dopo averlo siglato approda in Parlamento.
La chiesa Cattolica è un discorso a parte. Per essa è stato instaurato un preciso accordo con lo Stato nel 1929: i Patti Lateranensi, a cui è stato rimesso mano solo nel 1984. Non è un intesa, ma un trattato internazionale tra due stati che si riconoscono qualitativamente uguali.
Il governo della Chiesa è la Santa Sede che ha una duplica natura:
- Soggetto di diritto internazionale
- Soggetto di diritto privato
Può relazionarsi con gli altri stati oppure agire attraverso relazioni con enti privati. La Santa Sede attualmente ha delegato la gestione di tali questioni alla CEI, ente riconosciuto.
Quanti altre confessioni hanno visto riconosciuta la loro personalità giuridica? Sono diverse, ma segnaliamo le più importanti:
- Confessione israelita
- Confessione valdese
- Luterani
- Istituto italiano buddhista Soka Gakkai
- Avventisti
- Mormoni
In ogni caso quello che ci teniamo a ribadire è il fatto che qualsiasi religione non può comunque andare contro i principi supremi della Costituzione Italiana, la quale custodisce un contenuto di profondo valore per garantire a libertà e il diritto a credere di tutti. Anche i concordati e gli accordi, che devono essere conformi a questa fonte del diritto.
Studiare diritto ecclesiastico è un bel viaggio nella storia e nella cultura delle religioni e del modo di relazionarsi con esse che hanno messo in campo i diversi Stati. Forse non sarà il tuo esame di giurisprudenza preferito, ma potrai avere maggiori argomenti di discussione se qualcuno dovesse intavolare una discussione sul rapporto tra Stato e Chiesa, sempre controverso.